D.Lgs. 160/2026: la supervisione umana sull'AI diventa esibibile in giudizio, cosa cambia dal 30 settembre
Il D.Lgs. 160/2026 introduce un nuovo reato e la responsabilità 231 per chi omette la supervisione umana sull'AI ad alto rischio. Ma la parte che riguarda subito ogni azienda è civile: dal 30 settembre un giudice può chiedere i log.
BlueSky Agent AI ·
Il D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre e in vigore dal 30 settembre 2026, introduce nel codice penale il reato di omessa supervisione umana sui sistemi AI ad alto rischio (art. 437-bis) e la relativa responsabilità dell'ente (art. 25-vicies del D.Lgs. 231/2001). La parte che riguarda ogni azienda già dal 30 settembre, a prescindere dal sistema che usa, è civile: un giudice può ordinare l'esibizione dei registri e dei parametri con cui un umano ha supervisionato l'AI, e se il danno deriva da un obbligo AI Act violato il nesso causale si presume. Il reato penale invece rinvia a una definizione di "sistema ad alto rischio" i cui obblighi concreti sono in gran parte rinviati al 2027-2028, un punto su cui i commentatori giuridici non convergono ancora.
Al 17 settembre 2026, data di questo articolo, mancano tredici giorni all'entrata in vigore.
Cosa dice esattamente il nuovo art. 437-bis del codice penale?
Il D.Lgs. 160/2026 è il secondo decreto attuativo della legge 132/2025 sull'intelligenza artificiale e introduce nel codice penale l'art. 437-bis. La norma punisce chi omette le misure tecniche di sicurezza o le misure di supervisione umana previste per un sistema di intelligenza artificiale classificato "ad alto rischio" dal Regolamento UE 2024/1689 (l'AI Act) e dal relativo Allegato III, quando quell'omissione crea un pericolo per la vita o per l'incolumità pubblica o individuale. Coinvolge sia chi progetta, addestra, produce o immette sul mercato il sistema, sia l'utilizzatore professionale che ne omette la supervisione umana. La pena va da 1 a 5 anni di reclusione, sale a 2-8 anni se il pericolo riguarda la sicurezza dello Stato, e arriva fino a 10 anni nei casi di alterazione illecita del funzionamento del sistema. Lo stesso decreto introduce l'art. 612-quater c.p. per la diffusione illecita di deepfake.
Il reato è davvero applicabile dal 30 settembre?
Qui il quadro si complica, e va detto con chiarezza invece di semplificarlo per far leva sull'urgenza. L'art. 437-bis rinvia alla nozione di sistema "ad alto rischio" definita dall'AI Act nel suo Allegato III: fra gli esempi, sistemi per la selezione del personale, per lo scoring creditizio, per l'accesso a servizi essenziali. Gli obblighi concreti che quei sistemi devono rispettare (il sistema di gestione del rischio dell'art. 9, la supervisione umana dell'art. 14 del regolamento) sono stati però rinviati dal Digital Omnibus UE al 2 dicembre 2027 in generale, e al 2 agosto 2028 per i sistemi incorporati come componenti di sicurezza in prodotti già regolati come macchinari e dispositivi medici.
Le fonti giuridiche italiane che hanno commentato il decreto nei primi giorni (Diritto.it, FISCOeTASSE, Paradigma) descrivono la nuova norma penale senza specificare quando le misure a cui rinvia diventano concretamente esigibili. Lo abbiamo verificato leggendo gli stessi articoli, e nessuno dei tre scioglie il nodo: resta un punto aperto, non un dettaglio che ci siamo dimenticati di cercare. Fino a quando la prassi applicativa o una circolare non lo chiarirà, scrivere "è reato dal 30 settembre" senza questa premessa semplifica una norma che i giuristi stessi non hanno ancora finito di leggere. Per il calendario completo dei rinvii AI Act fra agosto 2026 e dicembre 2027 rimandiamo al nostro approfondimento sugli obblighi e i rinvii dell'AI Act.
Cosa rischia l'azienda con l'art. 25-vicies del D.Lgs. 231/2001?
Il D.Lgs. 160/2026 aggiunge all'elenco dei reati-presupposto del D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-vicies: se una persona che opera per l'ente commette il reato dell'art. 437-bis, l'ente risponde con una sanzione pecuniaria da 600 a 1.000 quote. Nel sistema 231 ogni quota vale fra 258 e 1.549 euro, in base alle condizioni economiche dell'ente: la forbice per il 437-bis va quindi, per ordine di grandezza, da circa 155.000 euro a oltre 1,5 milioni. Per la diffusione illecita di deepfake le quote sono 200-700. A questo si aggiungono sanzioni interdittive: sospensione delle autorizzazioni, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione da agevolazioni e finanziamenti, divieto di pubblicizzare beni e servizi.
Questa responsabilità dell'ente resta agganciata alla stessa incertezza del paragrafo precedente: scatta solo se il reato-presupposto è configurabile, e quella configurabilità è proprio ciò che manca ancora di essere chiarito.
Cosa cambia per tutte le aziende, senza aspettare il 2027?
La parte civile del decreto non ha le stesse ambiguità, ed è quella che riguarda un'azienda italiana comune anche prima che il penale trovi applicazione concreta. Dal 30 settembre 2026 un giudice può ordinare l'esibizione dei registri del sistema AI, della documentazione di gestione del rischio e dei parametri con cui la supervisione umana è stata esercitata. Se il danno lamentato deriva dalla violazione di un obbligo previsto dall'AI Act, fra cui l'art. 50 sulla trasparenza (già esigibile dal 2 agosto 2026, quindi operativo a prescindere dal rinvio al 2027 dei sistemi ad alto rischio), il nesso causale si presume, ed è l'azienda a dover dimostrare il contrario. La conformità certificata all'AI Act, quando esiste, non è uno scudo automatico. Il danneggiato può inoltre agire direttamente contro l'assicuratore della responsabilità civile dell'ente.
Tradotto in pratica: il rischio più vicino, nel breve periodo, è la causa civile, che può arrivare prima del penale e in cui la prova che conta è quella che l'azienda deve produrre lei stessa, su richiesta del giudice.
Cosa mettere nel modello 231 prima del 30 settembre?
Con questa cornice, la domanda utile per chi ha un modello organizzativo 231 (o sta valutando di adottarne uno) diventa "cosa possiamo esibire se un giudice lo chiede", più che "rischiamo il penale". In pratica servono tre cose concrete:
- un registro che indichi quali sistemi AI l'azienda usa e se rientrano fra quelli ad alto rischio secondo l'Allegato III dell'AI Act;
- una documentazione di gestione del rischio, anche minima, per ciascuno di questi sistemi;
- un log di chi ha approvato quali azioni dell'AI, e quando.
Quest'ultimo è esattamente il "parametro della supervisione umana" che l'art. 437-bis punisce se assente e che la parte civile del decreto rende esibibile fin da subito. Un modello 231 aggiornato solo sulla carta, senza un sistema che produca quei log ogni giorno, non aiuta granché al momento dell'esibizione.
Cosa succede se l'azienda non ha un modello 231?
Non avere un modello organizzativo 231 non mette l'azienda al riparo. La responsabilità dell'ente scatta comunque se il reato-presupposto è commesso da chi opera per lei, e l'assenza di un modello idoneo è uno dei criteri che il giudice valuta per determinare quante quote applicare, verso l'alto. Un modello 231 non elimina il rischio penale: lo rende difendibile, perché è il documento con cui l'ente dimostra di aver fatto quanto ragionevolmente possibile per prevenire il reato prima che accadesse, non dopo. Per una PMI che non ha mai avuto un modello 231, scriverne uno completo entro il 30 settembre è irrealistico. Il punto di partenza è più modesto: il registro dei sistemi AI e il log delle approvazioni, che servono comunque anche in una causa civile.
Come si traduce in pratica la supervisione umana tracciata?
Sulla piattaforma di BlueSky Agent AI le azioni irreversibili di un agente passano sempre da un'approvazione umana esplicita, e quell'approvazione resta scritta in un log che l'agente stesso non può modificare: chi ha approvato, quando, su quale azione. Progettiamo gli agenti così da prima che il decreto esistesse, perché un agente che agisce sui sistemi di un cliente senza lasciare traccia è già un problema di per sé. La norma aggiunge solo un motivo in più per tenerla: quel log è il documento che un giudice civile può chiedere di esibire dal 30 settembre, e un'azienda che deve produrlo da zero, sotto la pressione di una causa già iniziata, parte svantaggiata rispetto a chi ce l'ha già.
BlueSky Agent AI è la piattaforma italiana che progetta e gestisce agenti AI per le imprese. Il suo motore ModelMatch™ sceglie automaticamente quale modello usare per ogni fase di un processo; il livello di supervisione umana, invece, resta sempre una scelta esplicita di chi configura l'agente, non una proprietà del modello sottostante. Per questo non cambia se sotto cambia il modello.
Un limite, per onestà: il decreto non è ancora in vigore e non esistono precedenti sulla parte penale, quindi quanto scritto sulla configurabilità del reato resta una lettura del testo e dei primi commenti, non un precedente giudiziario. E questo articolo non è un parere legale: per una valutazione sul caso specifico della propria azienda serve un legale d'impresa, non un articolo di blog.
In sintesi
- Il D.Lgs. 160/2026 (GU n. 214 del 15/09/2026, in vigore dal 30/09/2026) introduce l'art. 437-bis c.p. (omessa supervisione umana su sistemi AI ad alto rischio, pena 1-5 anni) e la responsabilità dell'ente ex art. 25-vicies del D.Lgs. 231/2001 (600-1.000 quote, circa 155.000-1,5 milioni di euro).
- L'art. 437-bis rinvia alla definizione di "alto rischio" dell'AI Act, i cui obblighi concreti (artt. 9 e 14 del Regolamento UE 2024/1689) sono rinviati al 2 dicembre 2027 e al 2 agosto 2028 dal Digital Omnibus: quando il reato diventa concretamente esigibile è un punto che i giuristi non hanno ancora chiarito.
- La parte civile del decreto è invece operativa dal 30 settembre senza ambiguità: esibizione dei registri e dei parametri di supervisione umana, nesso causale presunto se manca un obbligo AI Act già in vigore come l'art. 50 sulla trasparenza (esigibile dal 2 agosto 2026), conformità certificata che non è uno scudo automatico.
- Per un modello 231 aggiornato prima del 30 settembre servono tre cose: mappatura dei sistemi AI usati, documentazione minima di gestione del rischio, un log di chi ha approvato quali azioni e quando.
- Questo articolo non è un parere legale: per il proprio caso specifico serve un legale d'impresa.